Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.
Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l'energia elettrica. È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto. L'adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.
Tutti i partecipanti alla CER - che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) - mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di: a) produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia); b) autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l'energia in eccesso con il resto della comunità; c) consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili" e le famiglie a basso reddito.
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.
Sul sito del GSE è presente la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. Attraverso la mappa è possibile: a) avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria; b) verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP. È possibile consultare la mappa al seguente link https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull'energia autoconsumata sotto due diverse forme: 1) Una tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER (riconosciuta dal GSE per 20 anni tra 60 €/MWh e 120 €/MWh); 2) Un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata definito dall'ARERA (pari a circa 8 €/MWh). Inoltre, l'energia non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Infine, per le sole CER situate in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è previsto un contributo PNRR del 40% del costo dell'investimento.
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE è costituita da una parte fissa ed una variabile: Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in base alla potenza (< 200 kW: 80€/MWh; 200-600 kW: 70€/MWh; > 600 kW: 60€/MWh), la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo di mercato. Per gli impianti fotovoltaici al Centro/Nord sono previste maggiorazioni tariffarie (+4 €/MWh per il Centro, +10 €/MWh per il Nord).
Il GSE, per ciascuna CER, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere in base alla quantità di energia elettrica autoconsumata. Tale corrispettivo varia ogni anno (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).
La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti sull'energia elettrica autoconsumata dalla CER, pari a quella virtualmente condivisa in ciascuna ora tra i produttori e consumatori sottesi alla stessa Cabina Primaria. L'energia autoconsumata è determinata dal GSE ed è pari al minor valore tra la somma dell'energia prodotta e la somma dell'energia prelevata dai consumatori della CER.
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE previa registrazione all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo.
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per impianti FER, nei limiti dei costi massimi di investimento (1.500 €/kW fino a 20 kW; 1.200 €/kW tra 20 e 200 kW; 1.100 €/kW tra 200 e 600 kW; 1.050 €/kW tra 600 e 1.000 kW). L'IVA non è ammissibile salvo nei casi in cui non sia recuperabile.
Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico previa registrazione all’indirizzo https://areaclienti.gse.it.
Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile (es. ordine attrezzature o avvio lavori di costruzione). L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche come studi preliminari non sono considerati avvio lavori.
Sono ammissibili: realizzazione di impianti FER, fornitura e posa sistemi di accumulo, macchinari/hardware/software, opere edili connesse, connessione alla rete, studi di prefattibilità, progettazioni, direzione lavori e collaudi (questi ultimi quattro nel limite massimo del 10% dell'importo finanziabile).
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Superando il 40% di contributo in conto capitale non è possibile ottenere la tariffa incentivante.
Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa viene ridotta del 50%.
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa.
No, gli impianti di produzione e le singole utenze di consumo possono appartenere ad una sola CER. Tuttavia, uno stesso soggetto può appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o distinti impianti di produzione.
Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto FER e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini di un condominio).
Si. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti o da enti per la gestione spazi/servizi comuni (es. consorzi).
Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione, costituito da almeno due punti di connessione (uno per l'utenza di consumo e uno per l'impianto di produzione).